Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Sospensione dei lavori

Sospensione dei lavori
QUESITO del 06/06/2006

Per quanti giorni è ammesso sospendere i lavori,(per maltempo) anche in più frazioni di tempo, per un appalto lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento su strade prov. e regionali, che contrattualmente prevede una durata dei lavori di 365 giorni, per un importo a base d'asta di 1.600.000 euro?

Sospensione dei lavori - Garanzie
QUESITO del 13/02/2008

E' stato stipulato un accordo di transazione con la ditta appaltatrice per la risoluzione di controversie insorte nella fase di realizzazione dell'opera. Con tale accordo si definiva l'ammontare delle lavorazione complessivamente eseguite dall'impresa, si detraevano gli importi già liquidati con gli stati di avanzamento lavori e si defininiva la somma da corrispondere all'impresa. Tale somma è riferita alle lavorazioni dell'appalto non ricomprese nei sal nonchè alle opere di sistemazione del cantiere. Si chiede di conoscere se su quest'ultimo importo vada comunque richiesta la garanzia sulla rata di saldo di cui all'art. 113 del d. lgs. 163/06.

Sospensione dei lavori - Pagamenti
QUESITO del 28/01/2008

Il Comune di … (VI) ha appaltato i lavori di costruzione di una bretella viaria, importo dell’opera € 1.860.000,00 finanziato per € 1.600.xxx,xx con un contributo statale, importo di contratto € 905.xx,xx. I lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice in data 03/07/2007. L’area interessata dai lavori è stata sottoposta a sequestro, operato dal C.F.S. con verbale in data 13/11/2007 e poi convalidato con verbale di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Vicenza in data 23/11/2007 per la presenza di inquinanti nei sottofondi stradali (nel registro degli indagati sono stati iscritti la ditta appaltatrice, la fornitrice degli inerti ed il direttore dei lavori). I lavori risultano, di fatto, sospesi. In seguito al sequestro del cantiere la d.ll. ha inoltrato alla S.A. il 1° SAL comprensivo dei compensi per la realizzazione dei sottofondi. Il Rup ha chiesto alla d.ll. di escludere dalla contabilizzazione tutti i sottofondi potenzialmente non idonei. Praticando detta detrazione, l’importo del SAL non raggiunge la somma prevista dal C.S.A. per il pagamento in acconto. Il fermo lavori può essere considerato una sospensione come prevista dagli artt.24 del D.M. 145/2000 e 133 del D.P.R. 554/1999? Sono applicabili le disposizioni di cui all’art.114, c.3 del D.P.R. 554/1999? L’eventuale pagamento del SAL decurtato potrebbe configurarsi come danno arrecato all’Ente qualora la magistratura si pronunci per la colpa/dolo in capo all’appaltatore? Qualora non si procedesse al pagamento di cui all’art.114 c.3 del D.P.R. 554/1999 e successivamente la ditta appaltatrice fosse assolta potrebbe questa legittimamente richiedere gli interessi legali sul SAL per ritardato pagamento?

Sospensione dei lavori
QUESITO del 02/05/2008

Sono in corso di esecuzione lavori in cui sono stati rinvenuti reperti archeologici che hanno obbligato i tecnici a rivedere le tecniche di consolidamento delle fondazioni, con i necessari tempi tecnici di approvazione delle nuove soluzioni da parte della Soprintendenza. Sempre nella stessa area di cantiere, i lavori di consolidamento delle colonne del portico, che insistono sulle fondazioni predette, sono fermi in quanto la Soprintendenza ha espresso la volontà di fare ulteriori indagini e prove sui materiali di finitura, bloccando di conseguenza tutti gli altri lavori che prevedono sollecitazioni statiche sulle colonne e sulle fondazioni. Si configura, quindi, l’ipotesi di una “sospensione parziale” dei lavori, disciplinata dal comma 7 dell’art. 133 del 554/99. La legge chiarisce che, in caso di sospensione parziale, il termine contrattuale deve essere differito di un tempo “pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall’impresa”. Allo scrivente non è chiaro, però, se l’obbligo della comunicazione all’Autorità, di cui al comma 9, cioè oltre il quarto del tempo contrattuale, scatta anche per le sospensioni parziali o se il tempo di sospensione da calcolare per verificare il rientro nei limiti del 25% sia riferito ai soli giorni di differimento contrattuale calcolati come sopra.

L’art. 158, D.P.R. 207/2010, al comma 9 prevede che quando la sospensione dei lavori supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità. La SEA Prime S.p.A., partecipata dalla Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., ente aggiudicatore rientrante nei settori speciali ex art. 119, D.Lgs. 50/2016, ha comunicato all’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici-Lombardia la sospensione dei lavori superiore al quarto del tempo contrattualmente previsto per l’appalto concernente la “progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di sistemazione del fiume Lambro”. L’Osservatorio ha informalmente risposto di non poter ricevere le suddette comunicazioni per problemi tecnico/organizzativi, non disponendo di modulistica specifica per i settori speciali, nonché per motivazioni giuridiche ritenendo non dovuta la comunicazione nei settori speciali, invitando in ogni caso SEA Prime a comunicare il tutto all’ANAC. Si chiede di precisare se sussista l’obbligo di comunicazione in oggetto anche per i soggetti rientranti nei settori speciali e, in caso affermativo, l’ente destinatario della comunicazione stessa.